Ascoltare la musica ad alto volume costituisce reato. Rischia, dunque, una condanna penale il genitore che non impedisce al figlio adolescente di tenere il volume dello stereo troppo alto, tanto da disturbare tutto il condominio. È infatti necessario vigilare sul minore, anche se giudicato in un separato processo. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 53102 del 15 dicembre 2016, ha respinto il ricorso di un papà condannato ai sensi dell’articolo 659 del codice penale per le intemperanze del figlio quasi maggiorenne. Nel motivare la conferma della decisione della Corte d’Appello di Roma, la terza sezione penale del Palazzaccio ha chiarito che l’art. 40, comma 2, cod. pen. prevede che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” e non può esservi dubbio che tra gli obblighi giuridici richiamati da tale norma debba ricomprendersi anche quello discendente dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, essendo i genitori “responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori…” secondo quanto previsto dall’art. 2048 cod. civ.. Va infatti chiarito come da tale disposizione discenda un obbligo di sorveglianza che, senza escludere la concorrente responsabilità del minore ultraquattordicenne e capace di intendere e di volere, non può non radicare una responsabilità anche del genitore in tutti i casi in cui un tale obbligo sia rimasto inadempiuto, solo restando salva la possibilità, espressamente consentita dal comma 3 dell’art.