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Reato di istigazione alla violenza per motivi razziali su Facebook o Social Network

E’ reato di istigazione alla violenza commessa per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi anche se postati sulla bacheca “Fb” si lasci andare ad esternazioni forti nei confronti di qualcuno. Facebook è una gigantesca piazza immateriale con oltre cento milioni di utenti nel mondo, che comunicano in settanta lingue diverse: la community internet, dunque, ben può rientrare nella nozione di «luogo pubblico» ex articolo 660 Cp. Lo ha sancito la prima sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza numero 42727/15, pubblicata il 23 ottobre.

Il tutto nasce da un messaggio pubblicato da una donna sul profilo Facebook, a commento di un articolo apparso su un sito e nel quale si parlava di uno stupro di una ragazza da parte di uno straniero. Destinataria del commento dai toni accessi era l’allora Ministro all’integrazione del Governo Letta, Cécile Kyenge.

L’imputata, condannata dalla Corte d’appello a un anno e un mese di carcere, oltre al risarcimento in favore delle parti civili costituite, scriveva sul suo personale profilo: “mai nessuno che se la stupri, così tanto per capire cosa può provocare la vittima di questo efferato reato, vergogna!”, messaggio corredato della fotografia dell’ex ministro e che in tal modo, incitava alla violenza per motivi razziali. La ricorrente giustificava la forte esternazione perché era rimasta particolarmente scossa dalla notizia della violenza sessuale su una ragazza, negando le intenzioni malevole nei confronti dell’ex ministro.

La Cassazione, però, non si lascia intenerire: il ricorso è infondato. Come ricorda la prima sezione penale, «la fattispecie che sanziona l’istigazione alla violenza commessa per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, delineata all’artcolo 3 comma 1 lettera b) della legge n 654/75, come successivamente modificato, configura un reato di pericolo a dolo specifico, ove l’agente opera con coscienza e volontà di offendere la dignità e la incolumità della vittima in considerazione di fattori etnici, religiosi o razziali e si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l’istigazione sia raccolta dai destinatari».

La capacità di istigazione alla violenza della condotta può assumere anche le forme dell’incitamento, dell’induzione e dell’inneggiamento e va valutata con riferimento allo specifico contesto, cosa che ha ben fatto la Corte territoriale nell’escludere le giustificazioni della ricorrente.

Inoltre, precisa il Collegio, bisogna tener conto anche del mezzo dove il messaggio è apparso, vale a dire un social network, «che assicura una capillare diffusione» e del contesto nel quale ciò è avvenuto, caratterizzato da un acceso dibattito relativo all’episodio di violenza sessuale che molto clamore suscitò nell’opinione pubblica. La frase, poi, non può «oggettivamente rappresentare espressione di manifestazione del pensiero, garantita dall’articolo 21 Costituzione».

Infine, quanto ai motivi razziali, la Corte territoriale ha ritenuto evidente che il commento alla notizia dell’aggressione sessuale a opera di un somalo in presenza della fotografia del ministro «rende esplicito il collegamento tra l’autore della violenza e la donna; così che, il contenuto del commento pubblicato non può che estrinsecare un pregiudizio razzista in forza del quale è stata auspicata la violenza».

Alla luce di questa ulteriore sentenza occorre fare attenzione a dare libero sfogo ai pensieri, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, soprattutto su un social network, poichè si rischia una condanna penale anche in termini di ristoro dei gravi pregiudizi subiti in conseguenza di condotte antigiuridiche, quali come l’incitazione alla violenza, ritenute gravi anche dal punto di vista sociale.

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