La Naspi Anticipata e l’Obbligo di Restituzione: La Nuova Normativa Dopo la Sentenza della Corte Costituzionale
La rioccupazione come dipendente, in seguito alla cessazione di un’attività autonoma o imprenditoriale avviata con l’anticipo della Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), non implica più automaticamente l’obbligo di restituire l’intero importo dell’indennità di disoccupazione ricevuta. È quanto stabilito dall’Inps con la circolare n. 36/2025, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024, che ha apportato un importante cambiamento normativo.
L’anticipo Naspi è una misura che consente ai disoccupati di ricevere in un’unica soluzione l’importo totale delle mensilità residue della loro indennità di disoccupazione. Questa opzione è pensata per incentivare l’auto-imprenditorialità e supportare l’avvio di nuove attività autonome o imprenditoriali. In alternativa, può essere utilizzata per entrare in una cooperativa come socio lavoratore. Si tratta di uno strumento che aiuta i disoccupati a gestire il passaggio a una nuova fase lavorativa, supportandoli economicamente durante la creazione di una propria attività.
In passato, chi riceveva l’anticipo della Naspi e trovava un’occupazione subordinata prima della scadenza dell’indennità era obbligato a restituire l’intero importo ricevuto. Un vincolo che è stato giudicato troppo rigido, in particolare nei casi in cui l’interruzione dell’attività autonoma o imprenditoriale fosse causata da eventi imprevedibili o fuori dal controllo del lavoratore. In questo contesto, la Corte Costituzionale ha dichiarato, nella sentenza n. 90/2024, che tale obbligo di restituzione integrale fosse sproporzionato.
Il tribunale ha evidenziato la necessità di tutelare il principio di equità, distinguendo tra chi chiudeva la propria attività volontariamente e chi, invece, era costretto a farlo per eventi di forza maggiore. Per questa ragione, la Corte ha stabilito che l’obbligo di restituzione della Naspi anticipata non dovrebbe essere automatico e completo, ma ridotto in base alla durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato, se l’interruzione dell’attività non era imputabile al beneficiario.
A seguito della sentenza, l’Inps ha chiarito le modalità operative con la circolare n. 36/2025. Se un beneficiario della Naspi anticipata interrompe l’attività e trova un impiego subordinato prima della scadenza del periodo coperto dall’indennità, l’Istituto procederà come segue:
Se l’istruttoria conferma che l’interruzione è stata causata da fattori indipendenti dalla volontà del lavoratore (come eventi straordinari e imprevedibili), l’obbligo di restituzione sarà ridotto. Il rimborso della Naspi anticipata sarà quindi commisurato alla durata del nuovo impiego subordinato, anziché essere totale. Le cause di forza maggiore che giustificano una riduzione dell’obbligo di restituzione includono:
Nel caso in cui la chiusura dell’attività sia determinata da motivi ordinari e non da circostanze straordinarie, il beneficiario sarà tenuto a restituire l’intero importo della Naspi anticipata. Non rientrano infatti tra le cause di forza maggiore le situazioni come:
È fondamentale, quindi, fare una netta distinzione tra difficoltà impreviste, causate da fattori esterni e indipendenti dalla volontà del lavoratore, e problematiche legate alla gestione dell’attività stessa. Solamente le prime giustificano la riduzione dell’obbligo di restituzione della Naspi anticipata.
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