Come funziona il Bonus Vacanze.

Oggi 1° luglio parte ufficialmente il bonus vacanze previsto dal decreto legge 34/2020 in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40 mila euro. Si può fare la richiesta di erogazione con l’app IO (per i servizi pubblici cui si accede con Spid o carta d’identità digitale), attraverso la quale viene generato un codice qrcode da presentare alle strutture che aderiscono all’iniziativa. Da oggi primo luglio e fino al 31 dicembre si può chiedere l’agevolazione destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive come alberghi, campeggi, villaggi, bed & breakfast.

Chi può usare il bonus vacanze

Può essere fruito dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare. Con Isee entro i 40mila euro possono chiedere un bonus da 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone, 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il bonus verrà usato per pagare strutture ricettive come alberghi, b&b o campeggi. L’80% del bonus si traduce in uno sconto immediato, il resto arriva come detrazione con la dichiarazione dei redditi.

Come richiedere il bonus

Per richiedere il bonus bisogna scaricare la app gratuita della Pubblica amministrazione IO (io.italia.it). Sull’app si trova il bottone “Richiedi Bonus Vacanze“, che avvia la procedura. Sarà necessario aver già effettuato richiesta dell’ISEE. Ci penserà il sistema a trovare la certificazione nel database dell’Inps. Dopodiché non servirà stampare nulla, ma solo mostrarlo tramite smartphone all’albergatore per pagare il soggiorno direttamente presso la struttura.

Verifica e riscontro dello sconto

Con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell’agenzia delle Entrate (Spid, Cie, credenziali Entratel/Fisconline), disponibile nell’area riservata del sito internet, verrà verificata, da parte della struttura ricettiva, la validità del bonus vacanze inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l’importo del corrispettivo dovuto.

Se la procedura del riscontro darà esito positivo, verrà confermata a sistema l’applicazione dello sconto. Lo sconto potrà essere recuperato in due modi: sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo oppure potrà essere

ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il tutto sempre attraverso una procedura web dedicata.

L’agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 33/E del 25 giugno, ha comunicato che 6915 sarà il codice tributo che il titolare della struttura turistica dovrà utilizzare in fase di compilazione del modello F24 laddove abbia accordato lo sconto in fattura all’ospite e voglia utilizzare in compensazione il corrispondente credito d’imposta.

Come registrarsi ai servizi telematici per ottenere il bonus

E’ sufficiente collegarsi alla pagina web Entratel Fisconline dell’agenzia dell’Entrate e seguire la procedura online. Il fornitore deve inserire i seguenti dati:

  • il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente;
  • il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale;
  • l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare).

La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato.

Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre successivo.